Il TAR di Palermo ha dato ragione ad una impresa agricola di Ribera che ha presentato un ricorso
contro la propria esclusione da una selezione della Regione per l'erogazione di contributi per il "sostegno ad investimenti in favore della trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli". Nella prima graduatoria l'impresa in questione era risultata tra quelle che avevano presentato progetti dichiarati "ammissibili ma non finanziabili" per insufficienza di risorse. Successivamente, però, a fronte del rifinanziamento della predetta misura e del conseguente scorrimento della graduatoria, la ditta riberese ha presentato domanda di contributo sia per l’ammodernamento dei macchinari destinati alla lavorazione della frutta, sia per la realizzazione di un nuovo capannone dotato di celle frigorifere. Domanda che, tuttavia, è stata respinta perché non era stata presentata documentazione attestante la cantierabilità del progetto nel termine di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, così come era previsto dal bando.
Dopo che sono state respinte le osservazioni presentate dalla ditta al Dipartimento regionale dell'Agricoltura, la ditta si è rivolta alla giustizia amministrativa. L'avvocato amministrativista Gigi Rubino, a cui l'azienda agricola si è rivolta, ha così evidenziato come sarebbe stato abnorme pretendere che anche i concorrenti non inseriti in posizione utile nella graduatoria provvisoria si premurassero di acquisire la documentazione necessaria per attestare la cantierabilità del progetto. Un onere che doveva essere preteso solo per quei progetti collocati in posizione utile al finanziamento nella prima graduatoria. Viceversa, per i progetti inizialmente non ammessi a finanziamento, il termine di 90 giorni doveva ritenersi decorrente dal momento dello scorrimento di graduatoria. La società otterrà dunque un finanziamento di oltre un milione di euro per l'ammodernamento del proprio impianto industriale.