La motivazione risiede nelle esigenze di pubblico interesse e di tutela dell’incolumità pubblica. Con l’ordinanza, viene vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di bevande in contenitori di vetro o lattine all’interno dello Stadio Comunale “Gurrera” e nelle immediate vicinanze nel periodo temporale avente inizio 2 ore prima e termine 2 ore dopo l’incontro di calcio per tutte le attività sottoelencate:
> Vendita al dettaglio e distributori automatici;
> Ristoranti, bar e locali dove vengono somministrati alimenti e bevande;
> Attività autorizzate al commercio su aree pubbliche e private.
Le infrazioni saranno punite con una sanzione amministrativa che va da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro ai sensi dell’art.7 bis D.Lgs.. 18.08.2000 nr.267.