ha accolto l’istanza cautelare presentata contro l’ordinanza numero 9 del 14 gennaio 2022 firmata dal sindaco di Agrigento che dispone una nuova chiusura dal 15 gennaio fino al 24 gennaio delle attività didattiche in presenza. Il Tribunale ha confermato il provvedimento di sospensione già adottato il 13 gennaio "nei confronti di analogo provvedimento sindacale" e ha ribadito "come non sembri esserci spazio per i comuni di disciplinare l’attività scolastica in stato di emergenza sanitaria diversamente rispetto a quanto attualmente stabilito dalla legge statale, alla cui competenza appartiene la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 trattandosi di profilassi internazionale".
Il Comune di Agrigento è attualmente in zona arancione mentre la normativa nazionale consente interventi restrittivi solo nelle zone rosse, né gli atti regionali che appaiono consentire ai Sindaci l’adozione di misure restrittive in materia scolastica anche in zona arancione possono derogare alla disciplina nazionale, dice il Tar. La pronuncia del Tribunale amministrativo regionale comporta la sospensione immediata dell’ordinanza ed il rientro in presenza nelle scuole. L’udienza per la trattazione collegiale è stata fissata per il 10 febbraio. Gli avvocati Fabrizio Dioguardi e Carlotta Calafato, che hanno rappresentato i ricorrenti, esprimono soddisfazione per la pronuncia del Tar e si augurano "che questo provvedimento costituisca uno stimolo per la Regione per porre in atto i provvedimenti necessari per porre fine alla situazione di caos creata dai Sindaci per una errata interpretazione delle norme vigenti".