Ecco il testo con i chiarimenti distribuito dalla referente aziendale, dottoressa Angelita Butera: “in tutti i Distretti sanitari dell'ASP, sono stati individuati gli uffici a cui possono rivolgersi i soggetti che hanno ricevuto dalla Agenzia dell'entrate una sanzione pecuniaria per inadempienza alla vaccinazione anti Covid-19, ai sensi dell'art. 4 sexies del DL 7 gennaio 2022 n. 1 e successiva modifica art. 51 ter del DL 15 luglio 2022 n. 91 . In questo caso è possibile produrre "l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità". Il nuovo DL 15 luglio 2022 n. 91 all’art. 51 ter prevede che gli ultra 50enni che non abbiano iniziato o non abbiano concluso il ciclo vaccinale alla data del 1° febbraio, possano evitare la multa a condizione che, alla data del 15 giugno (giorno in cui l’obbligo è scaduto), abbiano fatto almeno una dose di vaccino. Per effetto della modifica la sanzione colpirà: soggetti che non hanno iniziato il ciclo vaccinale al 15 giugno (non più al 1° febbraio); soggetti che a decorrere dal 1° febbraio, dopo avere ricevuto la prima dose del vaccino (ciclo primario a due dosi) non abbiano effettuato la dose di completamento (seconda dose) al 15 giugno (neanche oltre i termini previsti con circolare del ministero della Salute); soggetti che dal 1° febbraio, dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario al 15 giugno, non abbiano effettuato la dose di richiamo, successiva al ciclo vaccinale primario neanche oltre i termini di validità delle certificazioni verdi. Cambiano i tempi per la notifica di addebito che passano da 180 a 270 giorni. La procedura prevede che a multare gli inadempienti sia il Ministero della Salute con l’invio dell’elenco dei soggetti all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per l’avvio delle comunicazioni del procedimento sanzionatorio. Chi riceve l’avviso ha dieci giorni di tempo per comunicare alla Asl eventuali certificati che attestino la condizione di esentati dall’obbligo. Se la Asl non conferma, l’Agenzia delle entrate trasmette entro 270 giorni (e non più 180) un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. ln caso di opposizione alla sanzione è competente il Giudice di pace. Per coloro che hanno ricevuto l’avviso sanzionatorio (per inadempienza al 1 febbraio 2022), ma che risultino entro il 15 giugno 2022 vaccinati o esentati dalla vaccinazione anche se oltre i termini, il Ministero sta avviando le procedure per interrompere i procedimenti già inviati”. Sul sito istituzionale dell’ASP di Agrigento, al link http://www.aspag.it/index.php/component/k2/item/5552-sanzione-pecuniaria-ai-soggetti-inadempienti-allobbligo-vaccinale-covid-19-novit%C3%A0-normative, è consultabile l’elenco contenente le sedi di ciascun ufficio, i giorni e gli orari d’apertura, le mail ed i recapiti telefonici di riferimento.