i rilievi nei confronti delle previsioni urbanistiche a suo tempo calate e approvate all'interno del nuovo Piano Regolatore Generale di Sciacca, in vigore da qualche anno dopo un'attesa lunga almeno quattro decenni. L'ultima, contenuta in un pronunciamento del Consiglio di Giustizia Amministrativa, scaturisce dal ricorso presentato al presidente della Regione da un cittadino che si è visto trasformare alcuni lotti di terreno di sua proprietà, situati in via Modigliani, dalla originaria Zona F (destinata ad Area per attrezzature di interesse generale) a Zona B5 (destinata a parcheggi).
Assistito dagli avvocati Ignazio e Vincenzo Cucchiara, il cittadino ha contestato questo cambiamento, ritenendo di averne subito un chiaro danno economico. Contestato, in particolare, l'eccesso di potere, anche perché, proprio ad appena 150 metri dalle particelle di terreno di sua proprietà, nel 2008 fu realizzato un altro parcheggio. Non tralasciando il fatto che il comune ha anche approvato il Pums (Piano Urbano di Mobilità Sostenibile), strumento che ha previsto la realizzazione di quattro nuovi parcheggi, compreso quello (tuttora ancora solo sulla carta) denominato "Via Stazione-Nodo di scambio Porto". Pums che, peraltro, non è ancora stato integrato con il nuovo Prg, con un iter addirittura sovrapponibile, con la conseguenza che i due strumenti procedono su strade parallele. Tutto questo, per il ricorrente, ha reso immovitavo, irragionevole, iniquo e ingiusto il mantenimento delle aree di sua proprietà a zona destinata a parcheggio. Ma non è tutto.
Il ricorso contiene anche una censura chiara allo stesso consiglio comunale di Sciacca, che com'è noto si dichiarò incompatibile ad approvare il Prg. Ma 16 consiglieri comunali su 30 certificarono la loro presunta incompatibilità con un atto depositato nella segreteria generale del comune, quando avrebbero dovuto dichiararlo espressamente durante la seduta. Tuttavia, per approvare il Prg sarebbe stata sufficiente la maggioranza semplice del consiglio e, quindi, il commissariamento del consiglio si sarebbe potuto evitare.
Il Cga ha ritenuto sussistente e fondato il ricorso, anche in ragione dell'interesse del cittadino, "poiché la destinazione dell'area a parcheggio - si legge nel provvedimento - incide su particelle di sua proprietà, non essendo peraltro smentita l'affermazione, contenuta nell'atto di opposizione, che per l'acquisto di detti terreni il privato in questione ha dovuto affrontare consistenti spese, in considerazione della capacità edificatoria relativamente alla realizzazione di attrezzature di interesse generale".
In definitiva la destinazione del terreno da area per attrezzature ad area per parcheggi viene definitiva "non sufficientemente motivata in ragione di atti sopraggiunti (il riferimento è al parcheggio a meno di 150 metri di distanza ma anche ai progetti previsti nel Pums, n.d.r.) adottati dalla stessa amministrazione comunale". Il Cga ha respinto l'opposizione dell'Assessorato regionale al Territorio, accogliendo così la tesi degli avvocati Cucchiara. Recentemente il Cga aveva accolto un altro ricorso, dichiarando illegittima la riclassificazione decisa dal Territorio e Ambiente dei terreni di contrada Ferraro da zona edificatoria a zona verde agricolo E1. Prima ancora, sempre il Cga, aveva stabilito che in contrada Foggia fosse possibile effettuare anche interventi di ristrutturazione edilizia, cosa questa che le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico impedivano