di distanza dalla costa sarà portata all’esame della Consulta.
La vicenda scaturisce da una richiesta di condono edilizio al comune di Sciacca per un immobile di proprietà realizzato nel 1982 entro la fascia dei 150 metri dal mare.
A distanza di più di 30 anni dalla richiesta di condono, il Comune di Sciacca ha rigettato la domanda, ritenendo l’insanabilità dell’immobile ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n°78 del '76, trattandosi di opere realizzate dopo il 1976 entro la fascia di rispetto di 150 mt dalla battigia.
La proprietaria dell’immobile, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, ritenendo illegittimo il provvedimento di diniego del condono, ha proposto un ricorso innanzi alle competente autorità di Giustizia amministrativa nel quale i legali sollevano l’applicabilità al caso in esame del limite dei 100 mt di cui al previgente Piano Comprensoriale n. 6 e rilevano la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale del 91 , la quale con effetto retroattivo, ha ritenuto applicabile il vincolo dei 150 metri introdotto dalla legge regionale 78/76 già a partire dall’entrata in vigore di quest’ultima norma.
Il CGA ha ritenuto meritevole di approfondimento le censure di incostituzionalità sollevate dagli avvocati e ha preannunciato la proposizione alla Corte Costituzionale dell’incidente di costituzionalità tra le due norme.