della giustizia amministrativa che, di fatto, boccia il Piano regolatore generale della città di Sciacca adottato quattro anni fa dopo un'attesa di oltre mezzo secolo. Stavolta il Tar di Palermo ha accolto i ricorsi presentati da alcuni proprietari di lotti di terreno situati in zona D1.5 (prospiciente il porto) e da un proprietario di un altro lotto di terreno situato in contrada Ferraro. Per i primi, l'assessorato aveva drasticamente ridotto le attività che potevano essere realizzate (soprattutto insediamenti commerciali a servizio della città e dell'area portuale misti a residenza), mentre per il secondo la Regione aveva cancellato la possibilità edificatoria, riclassificando la zona dall'originaria C.1 ad E.1, ovverosia verde agricolo.
Ma le predette modifiche, apportate d'imperio, sono state dichiarate nulle dal Tar. E questo perché lo stesso decreto di approvazione del Piano regolatore generale era basato su un parere, quello espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, dichiarato illegittimo. Non solo il parere: lo stesso CRU era illegittimo, in quanto si pronunciò oltre il termine di scadenza del mandato quadriennale della maggioranza dei componenti (dodici su ventuno). È stato quest'ultimo, in particolare, il punto eccepito dagli avvocati Calogero Marino e Luana Saladino, che hanno assistito i ricorrenti. E il Tar ha condiviso, accogliendo i ricorsi dei proprietari che hanno agito in giudizio, osservando che le delibere del CRU sul Prg di Sciacca sono state adottate ben oltre la scadenza del mandato quadriennale dei componenti del C.R.U. soggetti a nomina (che costituiscono la parte maggioritaria dell’organo), con conseguente invalidità della relativa votazione che ha così rilevantemente inciso sulla disciplina urbanistica della zona D.1.5, e della zona C1 su cui ricadono i terreni dei ricorrenti. Invalidità che si riflette, poi, su tutti gli atti ad essa successivi, che sulla base di tale delibera hanno determinato l’amministrazione regionale ad approvare il P.R.G. nella versione contestata dai ricorrenti.
Il Tar Palermo ha dunque annullato il decreto di approvazione del PRG, limitatamente alle posizione e ai terreni dei ricorrenti, ripristinando per i proprietari che hanno agito in giudizio quanto alla zona D1.5 tutte le facoltà di utilizzo originariamente previste in sede di adozione del Piano e quanto alla contrada Ferraro riqualificando il terreno da E1 a C1 , con ciò riattribuendo al terreno dei ricorrenti la propria originaria vocazione edificatoria.