di ampliare la propria struttura ricettiva. Né tanto meno poteva segnalare loro aree alternative, quelle previste nel Prg che, però, sono distanti almeno dieci chilometri dal luogo relamente interessato dal progetto di ampliamento. A sancirlo è stato il Tar di Palermo, che ha accolto un ricorso presentato dalla ditta Venezia, proprietaria dell'albergo in questione.
Ricorso avanzato dopo che l'istanza presentata al comune, e risalente all'aprile del 2022, per aumentare il numero di camere da 8 a 29, è stata respinta e sulla base della presunta insufficienza delle aree destinate all'insediamento di impianti produttivi all'interno dello strumento urbanistico. Comune che ha così indicato alla ditta la previsione, nel Prg, di zone alternative, individuate con la dicitura "Ambiti per insediamenti ricettivi turistici di nuovo impianto per piccole e medie unità". Ambiti situati però assai lontani da Villa Palocla.
Una risposta, quella degli uffici del comune, che ha visto la ditta Venezia, proprietaria dell'hotel, rivolgersi ad un legale, l'avvocato amministrativista Calogero Marino, ritenendo che quello che considerava un proprio diritto, fosse stato illegittimamente negato. E questo tenuto conto del fatto che l'impresa avrebbe voluto fare un investimento per fronteggiare l'accresciuto interesse turistico sul territorio (segnatamente nei confronti del proprio hotel), e tenuto conto anche del fatto che nel frattempo, dal 2022 ad oggi, i costi per le materie prime per gli interventi edili a suo tempo programmati sono considerevolmente aumentati.
E così, nel ricorso da lui presentato, l'avvocato Marino ha rilevato come l'ufficio comunale competente, respingendo l'istanza, non avesse considerato che la proposta in esame si riferiva all’ampliamento di una struttura ricettiva già operante da un ventennio, e che non avesse nemmeno tenuto conto del fatto che le zone ricettive indicate dal Prg non avrebbero consentito l’utile ampliamento dell’impianto preesistente, atteso che la loro ubicazione riguardava la parte opposta della città, ben lontano dunque dalla struttura ricettiva da ampliare.
Piuttosto, ha evidenziato il legale della ditta proprietaria di Villa Palocla, nelle ipotesi di ampliamento di una attività produttiva già esistente, il requisito della insufficienza di aree destinate ad impianti produttivi andava valutata avendo riguardo nei confronti del singolo progetto presentato, e alla specifica idoneità e congruità delle aree esistenti in relazione al progetto stesso. Ne consegue, dunque, che la presenza nel territorio comunale di altre aree con destinazione turistico-ricettiva, non escludeva la possibilità di operare una variante allo strumento urbanistico in riferimento a lotti contigui o vicini a quello dove si trova l’attività produttiva da ampliare. In definitiva: piuttosto che dire di no all'istanza, il comune di Sciacca avrebbe dovuto istruire la pratica in relazione alle peculiarità ed alle caratteristiche dello specifico progetto presentato, garantendo quanto stabilisce la legge, ovverosia favorire lo sviluppo degli investimenti anche mediante l’ampliamento degli impianti produttivi esistenti.
I giudici amministrativi hanno condiviso le tesi difensive dell'avvocato Marino, accogliendo il ricorso dei proprietari di Villa Palocla, osservando che, soprattutto con riguardo a un’attività di carattere ricettivo, è effettivamente irragionevole ipotizzare che la stessa possa essere “ampliata” in un luogo che non si trovi in uno stabile a diretto collegamento con l’insediamento da ampliare, evidenziando inoltre come l'ampliamento vada sempre e valutato in funzione dell'attività produttiva nel suo complesso e non del singolo immobile in cui si svolge l’attività originaria, potendosi articolare una struttura ricettiva in diversi corpi di fabbrica non necessariamente uniti tra loro. Pertanto, per effetto del pronunciamento, il comune di Sciacca dovrà portare avanti l’iter per l’approvazione dell’istanza di ampliamento presentata della struttura ricettiva ricorrente.