un 'permesso di costruire' la cui fattispecie, tuttavia, era contenuta nel Regolamento edilizio approvato dal consiglio comunale lo scorso anno. I richiedenti si sono rivolti ad un legale, l'avvocato amministrativista Calogero Marino, che ha presentato un ricorso al Tar. Giustizia amministrativa che ha accolto il ricorso in questione, annullando il diniego opposto dal comune. Comune di Sciacca condannato anche al pagamento delle spese processuali del giudizio.
Sullo sfondo della vicenda ci sono i cosiddetti interventi di ristrutturazione edilizia "leggera", vale a dire quelle opere che non comportano modifiche del volume e della sagoma degli edifici. Proprio questo avrebbero voluto fare i due coniugi, residenti in centro storico, precisamente nella zona A2. La loro richiesta di permesso fu presentata nel 2019. Conteneva indicazioni relative all'intenzione di realizzare opere interne senza incremento della volumetria e delle altezze o modifica della sagoma e dei prospetti esistenti, tra le quali il rifacimento di un nuovo solaio finalizzato al recupero del sottotetto ai fini abitativi.
Sono trascorsi cinque anni prima che l'ufficio tecnico comunale rigettasse la predetta richiesta, osservando che ai sensi delle norme tecniche di attuazione allegate allo strumento urbanistico vigente, nella zona A2 erano ammessi solamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in materia di consolidamento, opere interne, restauro e risanamento conservativo, e non gli interventi di ristrutturazione edilizia che erano stati richiesti dai suddetti coniugi.
Diniego però ritenuto illegittimo dai richiedenti che, dunque, hanno deciso di adire le vie legali.
E l'avvocato Marino ha eccepito l’illegittimità del provvedimento dell'ufficio tecnico, rilevandone il contrasto non solo con la disciplina legislativa in materia, ma anche con ben due previsioni del nuovo regolamento edilizio del comune di Sciacca, varato nel 2023, che invece autorizzano il recupero abitativo dei sottotetti e, in generale, le opere di ristrutturazione leggera anche in centro storico.
Regolamento edilizio che, dunque, era già in vigore nel momento in cui l'ufficio ha negato il permesso, e che sancisce "in maniera inequivocabile - osserva il legale - che gli interventi richiesti dai ricorrenti potevano essere realizzati all’interno di qualsiasi zona omogenea del vigente PRG e dunque anche all’interno della zona A2, a differenza di quanto asserito dal Comune di Sciacca che ha in tal modo ignorato incredibilmente ben due recenti previsioni del proprio regolamento edilizio". Per effetto della pronuncia del Tar sono oggi ammissibili e realizzabili anche in pieno centro storico gli interventi di ristrutturazione edilizia leggera, ovvero le opere che non comportano modifiche del volume e della sagoma degli edifici.