l'avvenuta prescrizione decennale di quattro buoni fruttiferi a 18 mesi da mille euro ciascuno sottoscritti 14 anni prima, e questo perché, all'epoca dell'acquisto, ai clienti non erano stati consegnati i relativi prospetti informativi. È questa la ragione per la quale, la giudice monocratica del tribunale di Sciacca Valentina Stabile, ha accolto il ricorso presentato da due saccensi che, nel 2021, alla prima richiesta di rimborso di quei buoni fruttiferi (acquistati nel 2007), si erano visti rispondere che ormai era troppo tardi. Ma per la giudice è stato violato l'obbligo dell'osservanza delle norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni compresi gli stessi periodi di durata dei titoli.
I clienti di Poste Italiane avevano deciso di adire le vie legali, e in primo grado il giudice di pace aveva dato loro torto. Ne è scaturito un appello al tribunale ordinario che, dunque, ha ribaltato la precedente sentenza, dando ragione ai ricorrenti. Gli avvocati Luigi Licari e Paolo Porretta, del Foro di Sciacca, in rappresentanza dei due clienti di Poste Italiane, hanno contestato la violazione, ovvero la falsa applicazione, di due articoli del codice civile nonché di un decreto del ministero del Tesoro, eccependo l'illogicità, l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado, tenuto conto che il giudice di pace non aveva tenuto in considerazione la circostanza dell’omessa consegna ai clienti, all’atto della sottoscrizione dei Buoni fruttiferi, del foglio informativo sulle condizioni di emissione e di rimborso. Poste Italiane non è stata in grado di esibire alcuna prova contraria. Questa condizione, secondo gli avvocati Licari e Porretta, ha generato una responsabilità extracontrattuale a carico di Poste Italiane, con consequenziale diritto al risarcimento da parte del sottoscrittore del buono, secondo le regole generali del codice civile.
Dal canto suo, Poste Italiane, rappresentata dall'avvocata Daniela Farana, ha provato ad opporre l'infondatezza dell’appello e la correttezza della precedente sentenza del giudice di pace, tenuto conto che sul retro dei titoli era indicato chiaramente che il buono fruttifero che si stava sottoscrivendo, garantito dallo Stato, era emesso alle condizioni generali previste dalla norma e alle specifiche condizioni di emissione. Insomma: per la legale gli acquirenti erano stati messi nelle condizioni di conoscere la disciplina normativa dei buoni postali fruttiferi acquistati, anche con riferimento alla loro durata, ritenendo gli acquirenti avere agito in modo negligente.
Non la pensa così però la giudice Stabile. Il tribunale ha dunque dato ragione ai ricorrenti, ritenendo che le condizioni generali di emissione dei buoni fruttiferi, contenute nel decreto del ministero del Tesoro in termini di consegna dei fogli informativi, non sono state rispettate. Al contrario, esiste l'obbligo di rendere l’investitore edotto sull’intera operazione, tutelando, in questo modo, il suo interesse al risparmio, protetto già a livello costituzionale. La giudice monocratica ha così condannato Poste Italiane S.p.a. a risarcire almeno la sorte capitale, restituendo i 4.000 euro dell'importo originario di quei buoni sottoscritti e a rifondere le spese legali.