Lo ha sancito il Tribunale di Agrigento che ha rigettato il ricorso presentato da Girgenti Acque per contestare una sentenza emessa nel 2014 dal Giudice di Pace e relativa al caso di un giovane agrigentino che aveva chiesto l'annullamento di una fattura per consumi idrici emessa dal gestore privato dopo avere sostituito il contatore.
Il principio stabilito dal Giudice, dunque, è che non si può effettuare tale sostituzione se a questa operazione non è presente l'utente interessato che deve avere la possibilità di verificare la correttezza dell'operazione, la funzionalità dell'apparecchio e la rilevazione dei consumi idrici.
Girgenti Acque ha proceduto in diversi comuni dell'Ato alla sostituzione dei vecchi contatori, ma la pur giusta iniziativa di ammodernare il sistema di rilevamento dei consumi idrici non può prescindere da una puntuale e tempestiva comunicazione all'utenza che deve poter assistere a tale operazione. Infatti ci sono stati diversi casi anche a Sciacca di utenti che si sono rivolti al Giudice di Pace per contestare tale atteggiamento e i pronunciamenti sono stati a favore dei cittadini. Insomma la sostituzione deve avvenire in presenza dell'interessato che deve avvisato in tempo per potere sovrintendere a tutta l'operazione. Nonostante ciò, gli episodi si ripetono, evidentemente, alla luce del nuovo caso che ha riguardato Agrigento. Il gestore privato, del resto, ha sempre sostenuto il contrario citando il regolamento d'utenza dell'ato idrico per sottolineare che non sarebbe espressamente previsto l'obbligo di avvisare l'utente o garantirne la presenza in caso di sostituzione del contatore.