della scuola primaria aveva attribuito ad un'insegnante di Caltabellotta, sposata e madre di due figli piccoli, un punteggio inferiore a quello che le spettava, assegnandola così ad una scuola di Lodi. Ma il TAR di Palermo, al quale nel frattempo ha presentato ricorso, ha rimesso le cose a posto, dandole ragione e disponendo la rettifica della graduatoria con l'attribuzione del punteggio corretto, scaturito anche dalla valutazione di titoli in possesso della ricorrente di cui la commissione non aveva tenuto conto. A causa dell'assegnazione di 81,50 punti (e non dei corretti 83,50), la docente era stata così collocata nella cosiddetta "fase B" del piano straordinario di assunzioni previsto dalla riforma della "Buona scuola", finendo così per essere assegnata in un istituto lombardo. Ma senza quell'errore l'assegnazione sarebbe stata la fase A, e la sua destinazione sarebbe stata una scuola della regione Sicilia, e non certo una della lontanissima Lodi.
Adesso, dunque, la sentenza del TAR ha consentito all'insegnante caltabellottese, grazie ai suoi titoli originariamente non valutati (una laurea triennale in esperto dei processi formativi ed educatore professionale) di essere assegnata perfino ad una sede di lavoro della provincia di Agrigento. Ad assistere legalmente la donna sono stati gli avvocati Salvatore Roncone e Maria Antonella Grisafi, del Foro di Sciacca, che hanno eccepito dinanzi al TAR l'eccesso di potere per irragionevolezza ed arbitrarietà. Per i legali la pronuncia del TAR ha ristabilito l’ordine delle cose dopo quasi quattro anni di battaglie giudiziarie contro il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale, facendo giustizia, sancendo l'illegittimità dell'assegnazione della ricorrente in una sede diversa da quella per la quale aveva concorso, rientrante nel territorio siciliano, e ponendo in risalto, ancora una volta, i limiti della cosidetta riforma della “Buona scuola”.