le pretese di pagamento, oltre a dover contenere dati e specifiche, non possono riferirsi a periodi superiori ai 5 anni previsti dalle norme sulla prescrizione. Sono le motivazioni contenute in una raffica di ricorsi alla Commissione Tributaria presentati da alcuni produttori agricoli di Sciacca, aderenti al Comitato spontaneo che si è costituito negli anni scorsi, che si sono fatti rappresentare dall'avvocato tributarista Stefano Fontanetta. I primi 4 ricorsi sono già stati accolti. Adesso però sarebbero già una quarantina quelli finiti sulla scrivania dell'avvocato Fontanetta. Sullo sfondo: ruoli esattoriali riferiti al 2013, notificati nel 2019. Al momento si conosce solo il pronunciamento favorevole nei confronti dei ricorrenti. Ma è un orientamento, quello della commissione, che potrebbe letteralmente stravolgere il corso delle cose, dopo almeno trent'anni di dibattito aperto sul ruolo del consorzio, sulla gestione (in perdita) di un organismo dove ha prevalso la organizzazione commissariale, in un ambito nel quale l'applicazione delle tariffe idriche è stata sempre esosa, con aumenti inflitti ai produttori addirittura sulle annualità già pagate, in assenza di aiuti economici da parte del governo della Regione.
L'avvocato Fontanetta, che ha lavorato con la collaborazione dello studio di consulenza "Virgilio" del dottor Nino Dimino, ha eccepito la illegittimità delle cartelle di pagamento, richiamando decisioni del governo e altre sentenze che hanno sancito la carenza del potere impositivo da parte dell'ente creditore in questione. E, in ogni caso, a tagliare la testa al toro ci sarebbe anche l'intervenuta prescrizione (da considerarsi quinquennale, e non decennale) visto che siamo di fronte ad un pagamento periodico a cadenza annuale.
Ma non finisce qui. Nei ricorsi presentati verrebbe contestata anche l'illegittimità della cartella di pagamento per carenza assoluta di motivazione, quella imposta dalla norma, attraverso l'obbligo di chiarire termini e specifiche per i quali si pretende un pagamento. Ebbene, nelle cartelle oggetto di ricorso non sarebbero specificati né gli estremi catastali degli immobili ai quali la quota si riferirebbe, né le opere di cui gli immobili sarebbero beneficiari, né i criteri di calcolo utilizzati per quantificare l’ammontare del tributo dovuto né le norme giuridiche poste a fondamento della pretesa, né gli estremi identificativi di qualche altro atto che potrebbe fungere da presupposto dell’imposizione.