operante nel settore della commercializzazione di prodotti ittici. La misura di prevenzione era stata disposta diversi anni fa a carico di uno dei soci. Per effetto di quel provvedimento le autorità competenti (assessorato alla Salute ed Asp di Agrigento) avevano disposto la sospensione dell'attività d'impresa. La società in questione ha allora proposto ricorso davanti alla giustizia amministrativa (con il patrocinio degli avvocati Calogero Marino e Ignazio Bivona) contro la Prefettura di Agrigento per l’annullamento, previa sospensione, sia dell'interdittiva antimafia, sia dei conseguenti provvedimenti di chiusura dell'attività. Il collegio difensivo ha, in particolare, censurato il provvedimento impugnato sotto il profilo dell’eccesso di potere, per difetto d’istruttoria e carenza di motivazione, e tutto questo in ragione della mancanza di attualità degli episodi richiamati dalla prefettura a sostegno della gravosa misura interdittiva, nonché la contraddittorietà rispetto alle precedenti informative liberatorie rilasciate (anche di recente) dalla stessa prefettura in favore della società ricorrente. Prefettura che si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Ma il Tar ha dato ragione alla società, accogliendo l'istanza cautelare e sospendendo i provvedimenti interdittivi. Alla luce della decisione dei giudici la ditta saccense potrà riprendere regolarmente la propria attività.