Se un credito da mutuo viene ceduto da una società ad un'altra
il debitore deve esserne informato; in caso contrario la pretesa del pagamento attraverso l'azione in giudizio per il recupero del credito in questione viene meno. Lo ha stabilito il tribunale di Sciacca con una sentenza con la quale è stata accolta l'opposizione nei confronti di un decreto ingiuntivo promosso da due coniugi che nel 2006 avevano contratto un mutuo con la Banca Intesa Sanpaolo.
La coppia, a causa di gravi problemi personali ed economici, dopo alcuni anni aveva dovuto interrompere il pagamento delle rate. Ma il decreto ingiuntivo che ne è scaturito è stato promosso da un'altra società, non da Banca Intesa Sanpaolo bensì da Itacapital, a cui il credito in questione era stato ceduto. Società quest'ultima che sosteneva come gli obblighi pubblicitari previsti dalla legge per le operazioni di cartolarizzazione stabilite nel Testo Unico Bancario fossero stati assolti attraverso pubblicazione della avvenuta cessione del credito sulla Gazzetta Ufficiale.
Tuttavia, accogliendo il ricorso degli avvocati Mauro Tirnetta e Roberta Lo Iacono del Foro di Sciacca, a cui la coppia di coniugi si è rivolta, avvocati coadiuvati a loro volta dal perito di parte dottor Giuseppe Toto, il giudice Francesca Cerrone ha ritenuto che non era stato provato che il credito vantato rientrasse tra quelli ceduti dalla mutuataria Banca Intesa San Paolo, considerato che non vi era agli atti alcun documento idoneo a dimostrarlo, nemmeno la raccomandata che indicasse la relativa comunicazione.
In conseguenza di questo il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato per carenza di prova sulla titolarità attiva della parte opposta. Quindi, per il momento, la casa della coppia saccense è salva dal possibile pignoramento della società creditrice.