ad un giovane che in passato era stato segnalato per detenzione ai fini di uso personale di 5 grammi di marijuana. Lo hanno stabilito prima il TAR di Palermo e, in secondo grado, anche il CGA, che hanno dato ragione al soggetto interessato. Costui, vedendosi negare il permesso dall'autorità di pubblica sicurezza (la quale considerava la segnalazione per possesso di sostanza stupefacente motivo ostativo), aveva presentato ricorso. I suoi legali, gli avvocati Vincenzo Cucchiara e Paolo Mirabella del Foro di Sciacca, hanno così evidenziato davanti ai magistrati amministrativi che la segnalazione per uso personale minimo di sostanza stupefacente non costituisce reato e che, dunque, non può impedire il rilascio del porto d'armi.
TAR e CGA hanno dunque confermato un consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui, pur mantenendosi nella materia specifica un ampio margine discrezionale da parte delle autorità di pubblica sicurezza, l’eventuale provvedimento di diniego deve essere ampiamente motivato e chiarificatore delle ragioni per le quali un vecchio episodio di uso minimo di sostanze stupefacenti possa dar luogo al diniego del rinnovo del porto di fucile. Cosa che non si è verificata.
Nell’accogliere così le argomentazioni difensive dei legali del giovane cacciatore, sia il Tar Palermo che il CGA hanno condannato le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente.