per la regione siciliana, ribaltando la decisione del Tar hanno stabilito l’illegittimità di un provvedimento con cui la prefettura di Palermo aveva negato ad un giovane di 39 anni, F.G., di poter ottenere il porto d’armi necessario per essere assunto come guardia particolare giurata perché nel 2007 è stato trovato in possesso di uno spinello.
Nel 2022, l’aspirante metronotte era stato selezionato da un istituto di vigilanza per essere adibito nel ruolo di guardia particolare giurata in una delle numerose commesse gestite nella città di Palermo.
Il giovane ha iniziato il corso di formazione curato dall'ente nazionale aviazione civile, dalla polizia di Stato e dalla guardia di finanza, per ottenere l’attestato di addetto alla sicurezza aeroportuale. Lo scoglio è arrivato quando ha richiesto la licenza per il porto d’armi.
La prefettura ha respinto la richiesta perché il 15 ottobre 2007 il giovane è stato trovato in possesso di uno spinello. L’aspirante metronotte ha presentato ricorso al Cga assistito dagli avvocati Giovanni Puntarello e Paola Saladino.
I legali hanno evidenziato come, tra l’altro, la prefettura non potesse respingere la richiesta basandosi su un unico episodio così risalente nel tempo, evidenziando che l’organo di governo era entrato in contraddizione negando il posto d’armi ma riconoscendo la qualifica di guardia particolare giurata.
Il Cga, presieduto da Ermanno De Francisco e relatore Antonino Caleca, ha accolto il ricorso “non avendo la Prefettura provveduto a porre in essere l’indispensabile autonoma istruttoria volta a verificare la sussistenza, dal 2007 ad oggi, di ulteriori elementi di segno negativo che potrebbero legittimare (dopo circa 16 anni dal precedente ritenuto ostativo) l’adozione del provvedimento impugnato”. La prefettura ha condannato l’amministrazione a pagare le spese.