È questa la sentenza del Tribunale che, presieduto dal giudice Filippo Marasà in composizione monocratica, ha dato ragione ad una caltabellottese di 49 anni la quale, nel 2013, fu vittima di un'aggressione da parte di un cane randagio. L'episodio si verificò in campagna, in località Nadorello, dove la donna è proprietaria di un fondo agricolo. Improvvisamente l'animale sbucò da dietro un cespuglio azzannandola e ferendola ad un braccio. Oltre al danno fisico, curato all'ospedale di Sciacca con l'apposizione di alcuni punti di sutura, la signora successivamente ne subì anche uno di tipo psicologico. Accertamenti specialistici, infatti, consentirono di riscontrare anche un disturbo post-traumatico da stress. Ma non è tutto. Una ulteriore visita medico-legale sancì un danno biologico permanente e un'inabilità temporanea parziale di 20 giorni.
Ne è scaturita una denuncia nei confronti del Comune di Sciacca per aver omesso e trascurato di effettuare il controllo e la vigilanza sul fenomeno del randagismo, non ponendo in essere tutti gli atti necessari a rimuovere i possibili pericoli derivanti dalla presenza di cani randagi sul territorio, chiedendo la condanna al risarcimento di oltre 25 mila euro. Costituitosi in giudizio, il Comune di Sciacca ha resistito eccependo che non c'era alcuna prova che l’incidente fosse stato provocato da un cane randagio, che per fronteggiare il fenomeno in questione l'ente locale investe circa 400 mila euro l'anno e che, in ogni caso, la eventuale responsabilità per i danni subiti dai cittadini a causa dei cani randagi sarebbe dovuta gravare in solido tra Comune e A.S.P. territorialmente competente.
Il giudice, ricorrendo anche alla giurisprudenza, soprattutto ad una sentenza della Corte di Cassazione che ha recentemente puntualizzato che “la pubblica amministrazione è tenuta al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza, oltre ad essere titolare di compiti di organizzazione, prevenzione e controllo dei cani vaganti. Insomma: una volta accertata l'indebita presenza di un cane randagio lungo una strada comunale, il Comune risponde dei danni che tale animale abbia cagionato, con il proprio comportamento aggressivo, nei confronti di un passante, indipendentemente dal fatto che la vittima, in ragione della propria età avanzata, abbia tenuto un comportamento caratterizzato da particolare debolezza e sensibilità.
Per il Tribunale il Comune, malgrado il servizio di accalappiacani vigente, non avrebbe provveduto ad espletare le attività di prevenzione del fenomeno del randagismo.
La sentenza ha affermato la piena ed esclusiva responsabilità del Comune di Sciacca. Il Giudice ha accolto la tesi degli avvocati difensori della donna, Filippo Marciante e Giuseppe Venezia del foro di Sciacca, condannando l’Ente anche al pagamento delle spese legali e di consulenza. “Questa sentenza, affermano gli avvocati Marciante e Venezia, servirà a chiarire meglio la responsabilità dei Comuni nel caso di danni causati da cani randagi o vaganti e, soprattutto, potrà essere utilizzata da tutti i cittadini vittime di tali disavventure”.