per vedersi negare il diritto al rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. Lo ha stabilito il TAR di Palermo, in accoglimento di un ricorso presentato da un trentaduenne di Lucca Sicula, a cui la Questura di Agrigento, con apposito decreto, aveva detto no alla sua richiesta. Diniego che, tuttavia, i giudici amministrativi hanno considerato ingiustificato, annullando così il relativo provvedimento.
I legali dell'uomo, gli avvocati Vincenzo Cucchiara e Paolo Mirabella, nell'atto di impugnazione del decreto, hanno contestato i motivi adottati dall'autorità l'Autorità di pubblica sicurezza per rigettare l'istanza di rinnovo del porto d'armi, segnalando che il loro assistito era ed è tuttora incensurato e senza carichi pendenti a suo carico, che ha tenuto sempre una condotta specchiata, e che l'episodio relativo al rinvenimento nella sua auto di sostanza cannabinoide, (episodio risalente a quasi 5 anni prima), era rimasto isolato. Peraltro, all'epoca, non era stata nemmeno chiarita l'eventuale assunzione personale, visto che il giovane aveva dichiarato che quella sostanza si trovava nell'auto perché abbandonata da una persona a cui aveva dato un passaggio, e che non erano stati ritenuti necessari accertamenti clinici. Questione per la quale, in ogni caso, l'uomo aveva pagato con una sanzione amministrativa. E, d'altra parte, malgrado questo episodio, gli stessi Carabinieri di Lucca Sicula avevano espresso parere favorevole al rinnovo del porto di fucile per uso caccia.
Ma nel respingere l'istanza di rinnovo del porto d'armi, la Questura ha addotto anche un altro motivo, riguardante una vicenda che aveva riguardato il padre del ricorrente, denunciato, processato (e comunque assolto) in passato per l'incendio colposo di un fondo agricolo. Secondo i contenuti del decreto dell'Autorità di pubblica sicurezza, l’interessato, malgrado la querela a carico del padre si fosse conclusa con sentenza di assoluzione, non dava il necessario affidamento di non abusare delle armi”.
Un'impostazione che ha indotto gli avvocati Cucchiara e Mirabella a contestare l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazioni e illogicità e applicazione dell'articolo 97 della Costituzione, nella parte in cui i pubblici uffici sono obbligati ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
I legali hanno infine evidenziato che non sussistevano, nella fattispecie, i motivi che la Legge prevede per negare il porto d'armi, che sul loro assistito non sussisteva alcun indizio di inaffidabilità.